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PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

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Le attività soggette a prevenzione incendi sono quelle individuate nell’allegato III del DM 07/08/2012. In particolare, le principali attività soggette al controllo dei vigili del fuoco sono le seguenti:

  • quelle dove si producono/depositano/distribuiscono gas, liquidi, solidi combustibili o comburenti;
  • quelle dove si detengono sostanze esplodenti;
  • attività con oltre 300 dipendenti;
  • edifici con altezza >24m;
  • depositi con superficie >1000 m2 e materiali >5000kg;
  • parcheggi >300 m2;
  • impianti termici >116 kW;
  • gruppi elettrogeni >25 kW;
  • officine dove avviene saldatura, taglio metalli, verniciatura;
  • officine automobilistiche, demolizioni veicoli, cantieri navali;
  • mulini/depositi di cereali e pastifici;
  • zuccherifici, fabbriche di surrogati di caffè, tabacchifici;
  • falegnamerie, cartiere/cartotecniche, tipografie, eliografie;
  • fabbriche tessili, calzaturifici, produzione pelle;
  • fabbriche materie plastiche, ceramiche, cementifici;
  • cinema, teatri, studi cinematografici;
  • impianti sportivi, palestre, fiere, campeggi, villaggi turistici;
  • scuole, ospedali, archivi, musei;
  • aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime.

La progettazione antincendio è disciplinata dal DM 07/08/2012 che stabilisce i requisiti minimi all’interno dell’allegato 1. Armada Consulting è in grado di effettuare la progettazione di impianti antincendio a servizio delle diverse opere di costruzione. Tutti i nostri impianti sono progettati per risultare conformi alla Normativa vigente e alle norme tecniche UNI e CEI.
Il Certificato Prevenzione Incendi (CPI), introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco certifica il rispetto della normativa.
Il regolamento individua 3 categorie con una differenziazione degli adempimenti procedurali:

  • Categoria A: attività di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  • Categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”;
  • Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”.

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