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RIFIUTI

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La continua evoluzione della normativa di settore ha reso sempre più difficile per le aziende il compito di adempiere a tutti gli obblighi senza correre il rischio di incorrere in sanzioni.

Il D.lgs. 152/06 e smi individua gli obblighi e le modalità di smaltimento per le diverse categorie di rifiuti. Armada Consulting è in grado di offrire un servizio di consulenza a 360°, dall’analisi del processo che genera fisicamente il rifiuto, all’implementazione di buone pratiche per la riduzione fino alla gestione dello smaltimento finale.

La nostra offerta in materia rifiuti prevede:

  • Identificazione e classificazione del rifiuto;
  • Compilazione FIR;
  • Compilazione Registro di Carico/Scarico;
  • Gestione del Deposito Temporaneo;
  • Compilazione MUD;
  • SISTRI;
  • Iscrizione Albo Gestori Ambientali;
  • Comunicazioni annuali amianto;
  • Erogazione del software per la gestione dei rifiuti;

Formulari di Identificazione del rifiuto – FIR

Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), istituito con D.lgs. 22/97 è un documento in quattro copie copiative che accompagna il rifiuto durante il trasporto dal quale devono risultare:

  • Nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
  • Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  • Impianto di destinazione;
  • Data e percorso dell’istradamento;
  • Nome ed indirizzo del destinatario;

La quarta copia deve essere reinviata al produttore entro 90 giorni se il trasporto del rifiuto avviene all’interno dei confini nazionali e 180 giorni per spedizioni transfrontaliere.

Registro di Carico/Scarico

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

  • Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque;
  • Gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori;
  • In caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
  • Gli intermediari e i commercianti di rifiuti;

 

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), istituito con la legge n° 70/1994, è un modello attraverso il quale si realizza la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, un adempimento che consente di raccogliere ed elaborare statisticamente i dati sui rifiuti raccolti dai Comuni, prodotti da imprese ed enti, trasportati, intermediati, commercializzati e sottoposti a trattamenti finalizzati al recupero o allo smaltimento. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno. I soggetti obbligati alla comunicazione sono i seguenti:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti speciali pericolosi che decadono dall’esercizio della loro attività);
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
    • da lavorazioni industriali;
    • da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;

Con il D.lgs 205/10 il MUD viene sostituito dal SISTRI, tuttavia fino alla piena operatività del nuovo sistema di controllo rimane vigente l’obbligo di predisposizione del MUD.

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per permettere l’informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania.

Sono tenuti all’iscrizione obbligatoria i seguenti soggetti:

  • Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;
  • Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi;
  • Gestori di rifiuti pericolosi;
  • Nuovi produttori di rifiuti;
  • Operatori del trasporto intermodale;
  • Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi;
  • Enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;

Due Diligence Ambientale

Durante la fase di acquisizione o concessione di un sito industriale o di fusioni aziendali risulta di fondamentale importanza identificare possibili elementi di non conformità ambientale dovuti alle attività pregresse o presenti. La presenza di tali elementi critici rappresenta un importante fattore di rischio e può generare forti passività economiche che vanno ad incidere sul valore reale del sito.

La Due Diligence Ambientale è un processo articolato in due fasi che si rivela un ottimo strumento in grado di identificare le fonti di rischio e quantificarne l’impatto dal punto di vista economico.

La Fase I è costituita da un’attenta analisi del sito attraverso sopralluoghi ed analisi di documenti utili ad evidenziare le caratteristiche del sito ed alcuni elementi indicatori come la storia del sito, le tipologie di attività che si sono susseguite sullo stesso, la presenza di linee e serbatoi interrati che possono aver causato contaminazione del sottosuolo e/o delle falde, l’eventuale presenza di rifiuti nel sito, eventuali punti di emissione e/o di scarico, i sistemi di depurazione e abbattimento installati, le autorizzazioni ed i permessi.

La Fase II si attiva se durante la prima fase sono emersi elementi che evidenziano criticità che possano determinare non conformità ambientale. Per determinare l’effettivo stato delle criticità rilevate vengono effettuati campionamenti e analisi sui comparti ambientali interessati, i risultati delle analisi forniranno indicazioni utili a definire una stima dei costi da sostenere per ripristinare la conformità.

La Due Diligence Ambientale è uno strumento di tutela per le parti interessate, l’identificazione delle passività ambientali e la loro valutazione in termini economici consente di definire il prezzo più equo per la transazione.

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